A chi è rivolto

Il pagamento del tributo è rivolto a:
  • Proprietari;
  • Titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • Concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • Locatari, in caso di leasing
di immobili nel territorio comunale

Descrizione

L'IMU (Imposta Municipale Unica o Imposta Municipale Propria) è il tributo introdotto, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

L'IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli

Come fare

Dopo aver calcolato il valore del tributo IMU da versare è possibile compilare il modulo F24 da utilizzare per effettuare il pagamento. 

Cosa serve

Per effettuare il calcolo ed il pagamento è necessario conoscere:
  • i dati catastali dei propri immobili;
  • il valore delle aliquote deliberate dal comune.

Cosa si ottiene

Il modulo F24 con il quale è possibile effettuare il pagamento. 

Tempi e scadenze

Il versamento dell'IMU può essere corrisposto in due rate o in rata unica.
  1. entro il 16 giugno per il pagamento dell'acconto o della rata unica;
  2. entro il 16 dicembre per il pagamento del saldo.
Se la data cade di sabato o domenica la scadenza è prorogata al lunedì successivo.

Costi

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2025

Il versamento va effettuato utilizzando le aliquote di seguito elencate:

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA
per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni: 10 per mille 

Abitazione principale di categoria A/1–A/8 -A/9 e sue pertinenze: 5 per mille -
codice tributo 3912
(detrazione di Euro 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione)

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado
(genitori/figli) e sue pertinenze: 10 per mille - codice tributo 3918 
RIDUZIONE DEL 50% della base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Condove un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

Fabbricato classificato nella categoria catastale D (esclusi i fabbricati in categoria D10): 10 per mille
(7,6 per mille  - codice tributo 3925 - Stato  //  2,4 per mille - codice tributo 3930- Comune)

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati: E S E N T I

Aree fabbricabil
i: 10 per mille - codice tributo 3916

Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI in quanto il Comune di Condove è classificato come comune montano (Dl. 4/2015)


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Calcolo IMU

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

aliquote e detrazioni IMU anno 2025.PDF [.pdf 441,99 Kb - 15/05/2024 - 14/05/2025]

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Ultimo aggiornamento pagina: 27/05/2025 11:05:20

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