Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari i soggetti che si sono aggiudicati appalti, contratti di lavoro, contratti di forniture di beni o servizi presso il Comune, devono comunicare uno più conti correnti dedicati per i pagamenti connessi al contratto (Legge 13/08/2010, n. 136).
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità sono:
- appaltatori
- subappaltatori
- subcontraenti della filiera delle imprese (cioè tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto)
- concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei.
Le norme sulla tracciabilità dei flussi si applicano quindi, in tutti i casi in cui sia concluso un contratto d’appalto pubblico tra un operatore economico ed un committente pubblico, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento dell’opera e indipendentemente dal valore.